Iscriviti OnLine
 

Pescara, 24/07/2024
Visitatore n. 738.560



Data: 01/03/2018
Testata giornalistica: Il Centro
Volo in ritardo, passeggeri risarciti. Il giudice accoglie il ricorso: «La compagnia deve pagare i danni» torano

TORANO Un volo che parte con un ritardo di sei ore e il programma di una vacanza che subisce notevoli modifiche con i relativi costi a carico dei viaggiatori. C'è voluta la sentenza di un giudice di pace di Ascoli per obbligare una compagnia aerea spagnola di voli low cost a pagare 330 euro ciascuno ai due viaggiatori ricorrenti, uno residente a Torano e uno a Chieti Scalo. La brutta avventura risale al giugno dell'anno scorso quando i viaggiatori, dopo aver acquistato i biglietti on line, si ritrovano a Bari per imbarcarsi su un volo diretto nell'isola greca di Zante. Ma per motivi legati alle condizioni meteo, così sosterrà la compagnia davanti al giudice, il volo parte con un ritardo di sei ore e venti minuti. Quando nel tardo pomeriggio i viaggiatori arrivano a destinazione, sostengono davanti al giudice, hanno perso mezza giornata di vacanza, la possibilità di alloggiare e pranzare nell'hotel il cui conto era stato già saldato e quella di utilizzare per mezza giornata l'auto presa a noleggio. Davanti al giudice Raffaella Gentili la compagnia sostiene che il ritardo è stato dovuto a circostanze «eccezionali, dettate da forti raffiche di vento e da un temporale». Di diverso avviso i ricorrenti che esibiscono documentazione meteo da cui si evince «l'assenza di vento, precipitazioni piovose e raffiche di vento». Nella sentenza il giudice ha fatto riferimento ad una sentenza della Corte di giustizia europea che ha equiparato la nozione di lungo ritardo con quella di cancellazione del volo. «Per poter essere equiparati ai passeggeri dei voli cancellati i passeggeri dei voli ritardati devono aver subito un ritardo significativo che la Corte di giustizia ha ritenuto sussistere in caso di ritardo di almeno tre ore», scrive il giudice nella sentenza, «nella fattispecie i ricorrenti hanno subito un ritardo di sei ore e venti minuti. Agli stessi, dunque, deve essere riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria».

www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it