Era uno spot elettorale la notizia del concorso per l’assunzione di 79 dipendenti alla Tua, e così la consegna delle 18 casette a Capitignano mentre i bambini intonavano i cori, e anche i 25 milioni di euro per finanziare 86 interventi di ricostruzione sugli edifici religiosi: il presidente Luciano D’Alfonso non poteva pubblicarle, e non certo sul sito della Regione Abruzzo. Doveva aspettare, non c’era nessuna ragione di urgenza. Arriva tardi, tardissimo ma arriva, la censura dell’Agcom, l’autorità garante delle Comunicazioni, nei confronti del governatore dell’Abruzzo che in questi giorni saltava dall’auto blu all’auto tappezzata con i suoi manifesti, da una riunione finto-istituzionale a un comizio come nulla fosse.
Arriva nel giorno dei risultati elettorali, ma d’altronde lo stesso Corecom che ha svolto l’attività istruttoria (concludendone una a favore di Dalfy) aveva mandato i documenti a Roma soltanto il 21 febbraio. L’Agcom con delibera del 1 marzo ha ordinato alla Regione di pubblicare sul proprio sito web, nella home page, entro tre giorni dalla notifica dell’atto, e per la durata di un giorno, un messaggio recante
“l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n.28. La mancata ottemperanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria”.
L’Agcom ha stabilito che le tre notizie (concorsi alla Tua, fondi per il sisma e consegna delle casette) non sono riconducibili
“al novero delle attività di comunicazione istituzionale per difetto del requisito soggettivo in quanto le attività oggetto di segnalazione non promanano da una pubblica amministrazione”.
E’ vero che Dalfy usa su Facebook un profilo privato, ma è anche vero, aggiunge l’Agcom, che i tre comunicati non potevano essere pubblicati sul sito della Regione perché era in vigore il divieto sancito dall’articolo 9 della legge 28/2000 in relazione alle elezioni. Quindi quelle tre notizie, ribadisce l’Agcom, sono in contrasto con quella legge in quanto,
“pur ricorrendo il requisito dell’impersonalità, non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità dell’iniziativa ai fini dell’efficacia assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in quanto tali informazioni e notizie bene avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo le elettorale non ricorrendo alcune esigenza di urgenza o improcrastinabilità”.