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Pescara, 24/07/2024
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Data: 21/04/2018
Testata giornalistica: Il Centro
Le tasse da restituire: la sentenza. Tar nega la sospensiva: non c'è l'urgenza. Biondi e Lolli a sindaci e rappresentanti di categoria: non ha preso il provvedimento perché c'è la proroga di quattro mesi

L'AQUILA «Lo ha stabilito il giudice: non vale più il termine dei 30 giorni per presentare la documentazione per la restituzione delle tasse».L'avvocato Roberto Colagrande è tra i legali che si occupano dei ricorsi collettivi delle aziende aquilane, chiamate a restituire quasi 100 milioni di euro per le agevolazioni fiscali per il terremoto del 2009.Agevolazioni fiscali o aiuti di Stato. È tutto qui il busillis. Che ha portato al ricorso collettivo al Tar da parte di 150 aziende del cratere. Ricorsi per i quali ieri il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato, ma senza risolvere nulla, perché è in atto una proroga di 120 giorni alla scadenza precedente di un mese. Anzi, i ricorrenti, secondo l'avvocato Colagrande, un obiettivo lo hanno centrato: «Il Tar ha anticipato gli effetti del decreto-proroga che il Tribunale ha già tenuto in considerazione, anche se non è stato ancora pubblicato. Una sentenza sui generis, pensavo che il Tar non ne tenesse conto».Ma vediamo la spiegazione tecnica dell'avvocato Colagrande. «1) il Tar non prende alcuna posizione sui motivi di ricorso e, guardando solo all'aspetto formale della attuale fase procedimentale. Considera, allo stato, insussistente il danno grave e irreparabile sul rilievo che i procedimenti non sono ancora conclusi e, quindi, non sono prevedibili i relativi esiti, rinviando, quindi, l'esame delle posizioni all'esito dei provvedimenti di recupero che andrebbero poi impugnati autonomamente. 2) Quanto allo specifico danno che avevamo lamentato con riguardo alla impossibilità di rispondere nel termine di 30 giorni, assegnato a pena di decadenza e restituzione dell'intero aiuto», sostiene l'avvocato Colagrande, «il Tar riconosce che "il termine concesso alle società interessate dalla relativa procedura è stato prorogato a 120 giorni da un Dpcm, illustrato in camera di consiglio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in attesa di pubblicazione, e che, pertanto, l'eventuale mancato rispetto dell'originario termine di 30 giorni non potrebbe comportare l'applicazione di alcuna sanzione decadenziale". Sotto questo profilo il Tar anticipa in via giurisdizionale gli effetti del decreto di proroga, ancora in corso di pubblicazione (e quindi ancora non esistente giuridicamente) in maniera dirompente perché vincola l'amministrazione a non poter dichiarare alcuna decadenza nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di 30 giorni. In definitiva quindi il c.d. effetto conformativo dell'ordinanza (ossia la regola cui l'amministrazione si deve attenere) raggiunge nella sostanza l'obiettivo sotteso all'istanza cautelare e in tal senso nessuna impresa è tenuta a rispondere al Commissario nei 30 giorni. 3) Il Tar non ha fissato l'udienza di merito», conclude Colagrande, «che sarà sollecitata con un'istanza, tenendo conto del rito accelerato ex art. 119 cpa cui sono sottoposti i ricorsi, affinché possano essere discussi prima della scadenza dei termini fissati dal decreto di proroga di cui, comunque, riserviamo impugnazione. La discussione nel merito consentirà di concentrare l'attenzione sui soli motivi di ricorso, anche in relazione all'invocata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue».«Non vi è stata alcuna bocciatura del Tar , visto che non si è entrati nel merito. Anzi, il Tar ha clamorosamente anticipato, in via giurisdizionale, gli effetti del decreto di proroga ancora in corso di pubblicazione», affermano in una nota congiunta il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice presidente della Regione, Giovanni Lolli. Che ieri pomeriggio hanno incontrato rappresentanti dei sindaci, delle categorie e degli ordini professionali. «A seguito delle rassicurazioni ricevute abbiamo dato l'indicazione alle cinque aziende controllate dal comune dell'Aquila e alle due in house della Regione, di comunicare all'Agenzia delle entrate che non vi sarà alcun invio della documentazione richiesta, in considerazione del provvedimento con cui si differisce il termine di invio delle perizie attestanti il nesso di causalità tra danno subito e aiuto ricevuto».©

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