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Pescara, 24/07/2024
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Data: 30/04/2018
Testata giornalistica: Il Centro
Tfr e previdenza integrativa - Tfr nel fondo per la pensione. Si può versare solo una quota. La novità contenuta nella legge sulla concorrenza e nel decreto varato di recente. Prima veniva conferito interamente o per niente, oggi invece è possibile scegliere. Il Ministero risponde ai dubbi dei lavoratori, dalla rendita vitalizia al rimborso

PESCARA Destinare il Tfr al fondo pensione, oppure mantenerlo in azienda? Ora, alle due alternative, si aggiunge una terza opzione, che consente di percorrere entrambe le strade: destinarne una parte alla pensione integrativa, e lasciarne una parte in azienda, così da poter contare su un discreto gruzzoletto a fine carriera.
LA NOVITÀ. È del 22 marzo, ed è stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministro del Lavoro che ha recepito le novità contenute nella legge sulla concorrenza. Un solo articolo, per modificare il modello "Tfr 2", attraverso il quale il lavoratore ora può scegliere tra le tre possibilità.
IN AZIENDA. Chi ha deciso di lasciare il proprio Tfr in azienda lo ritirerà al momento della pensione. In caso di fallimento dell'azienda interviene l'Inps, attraverso il fondo di solidarietà, e provvede al versamento del Tfr.
AL FONDO. Per chi ha aderito al fondo, invece, ci sono diverse possibilità. Potrà, al momento di andare in pensione, scegliere la "rendita", vale a dire una cifra mensile aggiuntiva alla pensione principale, variabile in funzione del capitale versato. Oppure, potrà chiedere di incassare il 50% in un'unica soluzione. Il restante 50% sarà invece percepito sotto forma di rendita. «Se trasformando in rendita almeno il 70% del capitale maturato», dice il Ministero del Lavoro, « si ottiene una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale si ha diritto a percepire la prestazione totalmente sotto forma di capitale». La pensione integrativa potrà essere "girata", in caso di morte, al coniuge superstite o altri beneficiari indicati. «In mancanza di tali soggetti», spiega ancora il Ministero, «la posizione viene devoluta a finalità sociali se il lavoratore deceduto era iscritto ad una forma pensionistica individuale mentre, se era iscritto ad una forma pensionistica collettiva, resta acquisita al fondo pensione».
IL MODULO. Decidere di aderire alla pensione integrativa, o lasciare il Tfr in azienda e ritirare la "buonuscita", come si diceva una volta, al momento di andare in pensione, è un a scelta che spetta a chi è stato assunto dopo il 31 dicembre del 2006. Il modulo va compilato entro sei mesi dall'assunzione.
LEGGE CONCORRENZA. È stata la legge 124 del 2017 a introdurre la novità che consente di suddividere il Tfr: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di Tfr maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale». Nessuna modifica, invece, è stata apportata al meccanismo del cosiddetto "silenzio-assenso". Vale a dire, che se il lavoratore non sceglie che destinazione dare al proprio Tfr, questo andrà versato automaticamente sul fondo pensionistico complementare. LA TERZA OPZIONE. Con la legge sulla concorrenza, e il decreto dello scorso marzo, si può optare per una forma mista. La percentuale, dice la legge, viene stabilita negli accordi collettivi. Se non vi sono indicazioni in tal senso, tuttavia, il 100% del Tfr continuerà a essere versato nei fondi complementari. Se il contratto collettivo prevede il versamento in più fondi pensionistici, a prevalere sarà quello al quale è iscritta la maggior parte dei dipendenti.
L'ANTICIPAZIONE. Azienda o fondo, ci sono delle situazioni nelle quali è possibile chiedere l'anticipo di una quota del Tfr. Tra queste, l'acquisto di una casa per sé o per i figli. La richiesta va inoltrata in azienda, oppure alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha aderito.

Il Ministero risponde ai dubbi dei lavoratori, dalla rendita vitalizia al rimborso
previdenza complementare sì o no?

PESCARA. La materia, possiamo dirlo, è abbastanza ostica, e i dubbi sono tanti e tutti legittimi. A chiarirli, sul proprio sito, è direttamente il Ministero del Lavoro, che risponde alle domande di chi, in vista della pensione (sempre più lontana, a quanto pare), non ha ancora capito o deciso come orientarsi sulla questione del Tfr. La prima domanda, rivolta evidentemente da chi ha deciso di aderire alla forma complementare, è: «Come si calcola la rendita vitalizia»? Risposta: «La trasformazione in rendita del montante maturato al momento del pensionamento è effettuata mediante l'applicazione dei cosiddetti coefficienti di trasformazione. Si tratta di coefficienti (più precisamente di numeri percentuali) che sono rappresentativi della speranza di vita di una persona a una determinata età, e sono calcolati sulla base delle rilevazioni statistiche che riguardano la vita media della popolazione italiana». E ancora, c'è un lavoratore al quale mancano pochi anni alla pensione, che chiede se è conveniente adesso aderire al fondo: «Non esistono reali controindicazioni. In particolare non ne esistono, quando si tratta di partecipare alla forma negoziale prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Se è vero che il tempo mancante al pensionamento non consente di costruirsi una rendita apprezzabile, è anche vero che il lavoratore potrà riscattare tutto il capitale maturato senza alcuna penalizzazione usufruendo, nel caso d'adesione al fondo negoziale, anche del contributo del datore di lavoro a cui non avrebbe diritto in caso contrario».

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