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Pescara, 24/07/2024
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Data: 12/05/2018
Testata giornalistica: Il Centro
La destra al Tar: sospendere il giudizio sul voto a L'Aquila. La querela di falso depositata dai vincitori: il 18 settembre la possibile udienza, l'accertamento in tribunale è pregiudiziale

L'AQUILA Va avanti la controffensiva giudiziaria del centrodestra sul riconteggio dei voti delle Comunali. Infatti, nell'ambito della querela di falso presentata giorni fa, c'è anche l'istanza di sospensione del giudizio pendente davanti al Tar la cui udienza è fissata per il 23 maggio. Infatti, quanto esposto nella querela di falso è, per legge, da valutare in maniera preventiva. È chiaro che i giudici del Tar dovranno valutare se la querela di falso è fondata e non sia stata presentata con fini dilatori. Anche perché, in caso di accoglimento, la controversia andrebbe per le lunghe. Nella denuncia di querela di falso, presentata dagli avvocati Roberto Colagrande e Livio Proietti, viene indicata la data del 18 settembre nella quale presentarsi davanti al tribunale. Il centrosinistra, dunque, aveva presentato un ricorso al Tar sul riconteggio per ribaltare gli equilibri in consiglio comunale. «Si contesta», dicono i legali della maggioranza nel ricorso, «che nel "prospetto dei voti validi ottenuti da ciascun candidato alla carica di sindaco in tutte le sezioni elettorali", in riferimento alla sezione 41, è stato trascritto il dato, fallace e inverosimile, già contenuto nel verbale delle operazioni svolte nella medesima sezione. Ci si riferisce alla falsità del dato relativo al totale dei voti riportati dai singoli candidati sindaci, indicato nel numero di 10 nel verbale della sezione 41, e così trascritto nel prospetto riassuntivo allegato al verbale dell'ufficio elettorale che, invece, avrebbe dovuto rilevare e correggere la evidente inverosimiglianza del dato. Questo perché, sia nel verbale della sezione elettorale 41 sia in quello dell'ufficio centrale, risulta che le liste dei candidati al consiglio comunale hanno complessivamente riportato un totale di 386 voti validi, rispetto ai quali quelli riportati dai candidati sindaci non possono mai essere inferiori visto che, per legge, possono esservi voti attribuiti al solo candidato sindaco, senza essere attribuiti ad alcuna lista, ma non il contrario; non a caso, in altra parte del medesimo verbale della sezione 41 viene riportato il dato (esatto) globale dei voti validi attribuiti ai candidati sindaci nel numero di 411. Ne deriva che il verbale dell'ufficio centrale elettorale è, a sua volta, falso nel dato relativo ai voti dei singoli candidati sindaci e, in particolare, nel dato globale dei voti riportati dai candidati sindaci che non è, come riportato nel verbale, di 39.039 ma è di 39.440 con un aumento del dato complessivo di 401 unità pari al differenziale tra il dato falso già riportato. In tal caso il quorum richiesto per impedire l'attribuzione del premio di maggioranza aumenta di 201 unità ed è quindi rispetto a questo ben maggiore dato che deve essere verificata la fondatezza dell'anatra zoppa».

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