L'AQUILA I giudici del Tar vogliono vederci chiaro prima di sconvolgere gli equilibri in consiglio comunale e dispongono un nuovo accertamento istruttorio riconvocando le parti per l'udienza del 25 luglio data nella quale si entrerà nel merito. La vicenda del riconteggio dei voti delle scorse elezioni comunali, sollevata da un ricorso presentato dalle opposizioni di sinistra, si arricchisce di un nuovo capitolo: per ora, dunque, niente "anatra zoppa", ovvero un consiglio comunale senza maggioranza per il sindaco Pierluigi Biondi. I giudici, dunque, hanno assecondato la richiesta dei legali della maggioranza in relazione al verbale delle operazioni elettorali del seggio 41, dal quale sarebbero "spariti" 400 voti in sede di trascrizione dei dati. Per questo gli avvocati della maggioranza hanno presentato anche una querela di falso al tribunale civile.L'ORDINANZA. «Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza», si legge nella motivazione dell'ordinanza del Tar, «non si richiede la proposizione di querela di falso per ogni questione relativa all'esattezza dei dati trascritti nei verbali che, in quanto verificabile alla luce di altri atti del procedimento elettorale, è accertabile dal giudice amministrativo posto che, in tale evenienza, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale». «Ritenuto che», dicono ancora i giudici del Tar, «allo stato degli atti, la trascrizione, nel verbale dell'Ufficio centrale elettorale, del numero di 10 voti validi attribuiti ai candidati alla carica di sindaco nella sezione 41 sembrerebbe frutto di un mero errore materiale e ciò alla luce di quanto attestato alla pagina 95 del verbale della sezione 41, ove il verbalizzante attesta in 411 i voti validi per i candidati alla carica di sindaco e li indica come la somma di 386 voti validi attribuiti alle liste e di 25 voti validi espressi per i soli candidati alla carica di sindaco». «Ritenuto», proseguono i giudici, «attesa l'incongruità dei dati riportati alla pagina 49 del verbale della sezione 41 che, al fine di accertare se si tratta di una questione di falso (che impone la sospensione del giudizio)oppure di un mero errore materiale, occorre acquisire le tabelle di scrutinio della sezione 41 e il verbale della sezione 41 depositato in giudizio solo per estratto».L'ISTRUTTORIA. A questa incombenza dovrà provvedere un delegato nominato dal prefetto dell'Aquila. Il funzionario prescelto dovrà depositare in giudizio i documenti richiesti entro 20 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza. Tutto nasce, ovviamente, dai ricorso iniziale delle opposizioni contro la proclamazione dei risultati del 28 giugno scorso «nella parte», si legge nell'ordinanza del Tar «in cui, a seguito di applicazione del premio di maggioranza, sono stati eletti alla carica di consigliere comunale Luca Rocci, Maria Luisa Ianni, Elisabetta De Blasis, Roberto Junior Silveri, Ersilia Lancia, Giorgio De Matteis, Luigi D'Eramo, Leonardo Scimia, Raffaele Daniele e non sono stati conseguentemente proclamati Maurizio Capri, Emanuela Di Giovambattista, Fabrizio D'Alessandro, Sergio Ianni, Giorgio Spacca, Gianni Padovani, Fabrizio Ciccarelli, Anna Lucia Bonanni, Fabrizio Righetti».LE PARTI IN CAUSA. Le opposizioni sono rappresentate nel giudizio dagli avvocati Claudio Verini e Maurizio Capri, il quale ha proposto anche il ricorso ad adiuvandum da parte di Massimiliano Pieri. Le controparti sono difese dagli avvocati Roberto Colagrande, Livio Proietti, Raffaele Daniele. Il Comune è rappresentato dagli avvocati Domenico de Nardis e Antonio Orsini. Il collegio giudicante, infine, è formato dal presidente del Tar Antonio Amicuzzi, e dai consiglieri Paola Anna Gemma Di Cesare e Mario Gabriele Perpetuini.