L’AQUILA L’indizione di nuovi concorsi «costituisce l’eccezione e richiede un’apposita approfondita motivazione». Ecco perché le amministrazioni pubbliche dovrebbero, prioritariamente, utilizzare le graduatorie esistenti degli idonei. Stop del Tar alle selezioni di fine legislatura regionale. I giudici amministrativi hanno infatti sospeso l’efficacia di due determinazioni differenti (del direttore del Dipartimento Risorse ed Organizzazione dell’ente) con cui sono stati approvati avvisi di selezione ad evidenza pubblica per conferire incarichi dirigenziali al servizio “Supporto economico amministrativo” del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti e al servizio “Programmazione sociale e sistema integrato socio sanitario” del Dipartimento Salute e Welfare. Il ricorso è stato presentato da Roberta Rizzone, difesa dall’avvocato aquilano Fausto Corti. L’udienza di merito è stata fissata all’8 maggio del prossimo anno. I giudici hanno ribadito alcuni principi: «L’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione di graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso comporta»; «È stato ormai superato il tradizionale indirizzo che tendeva a preferire l’indizione di un nuovo concorso rispetto allo scorrimento di graduatorie esistenti»; «Lo scorrimento della graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura di posti vacanti in organico, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico che devono essere enucleate nel provvedimento di indizione». Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che, anche se se in presenza di contratti a tempo determinato, l’amministrazione avrebbe dovuto rispettare questa disciplina.