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Data: 07/02/2019
Testata giornalistica: Il Centro
Quota 100, tutto quello che c'è da sapere. La Fondazione dei Consulenti del lavoro spiega, con esempi pratici, i meccanismi della nuova riforma previdenziale

PESCARA Quota 100, la riforma pensionistica del governo giallo-verde che vuole superare la Legge Fornero, ormai è realtà. Tra sostenitori e detrattori, non è semplicissimo orientarsi all'interno del nuovo strumento previdenziale che fa parte del "pacchetto" con il quale il governo ha introdotto anche il reddito di cittadinanza, l'estensione di "opzione donna", la proroga dell'Ape sociale, il blocco dell'adeguamento alla speranza di vita per i lavoratori precoci e il riscatto della laurea agevolato. Per dare una mano ai cittadini a orientarsi nella selva normativa, ecco lo studio elaborato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che ha pensato a una serie di quesiti pratici, esempi in grado di aiutare a destreggiarsi nella materia e comprenderne i meccanismi. Questi sono i casi più ricorrenti elaborati dai consulenti del lavoro.Quota 100 comporta l'abrogazione della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata?No. Quota 100 è un accesso anticipato a pensione di natura facoltativa, opzionato dal lavoratore senza alcun obbligo. Rimangono sempre accessibili gli accessi ordinari alla pensione della Riforma Monti-Fornero, vale a dire la pensione di vecchiaia e quella di anzianità contributiva (anticipata).Quali sono i requisiti della pensione in Quota 100?I requisiti sono due: anagrafico e contributivo e devono essere posseduti entrambi dal richiedente. Quello anagrafico è pari a 62 anni di età; quello contributivo a 38 anni di contributi. Una volta perfezionati entrambi, il soggetto dovrà attendere una finestra prima della decorrenza vera e propria della pensione.Ho 63 anni di età e 37 anni di contributi. Posso accedere a Quota 100?No. Bisogna possedere almeno con 62 anni di età e 38 anni di contributi; il totale di 100 non può essere raggiunto con altre combinazioni numeriche.Compio 62 anni nel 2022 e ho 38 anni di contributi già a gennaio 2019. Posso andare in pensione con Quota 100?No. Quota 100 è un accesso sperimentale con possibilità di accesso solo nel triennio 2019-2021. Dunque, possono accedere, anche dopo il 2021, solo coloro che hanno già maturato i requisiti al 31 dicembre 2018 o chi li maturerà entro il triennio 2019-2021.Ho 63 anni di età, 35 anni di contributi e 3 anni di contribuzione da disoccupazione. Posso accedere a Quota 100?Si. Il testo del decreto non esclude la contribuzione figurativa e l'articolo 22 della Legge 153/1969 dispone un requisito generalizzato per le pensioni di anzianità contributiva di 35 anni di contribuzione effettiva (escludendo quindi sia i contributi da disoccupazione che quelli da malattia). Nel caso dell'esempio i 35 anni di contribuzione effettiva sono presenti, così come i 38 complessivi richiesti dal decreto.Ho 62 anni di età e 38 anni di contributi. Sono un lavoratore autonomo iscritto a gestione separata con partita Iva. Posso mantenere la mia attività anche dopo la richiesta di pensione in Quota 100?No. Anche se per la decorrenza della pensione è sufficiente la cessazione dal rapporto di lavoro subordinato, Quota 100 prevede una completa incumulabilità reddituale fra l'assegno pensionistico e qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo dal momento della sua decorrenza fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (67 anni fino al 2020). Potrà essere tuttavia percepito il reddito derivante da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.Quanto durano le finestre?Le finestre mobili di differimento decorrono dal momento della maturazione dell'ultimo requisito dei due richiesti. Nel settore privato, per chi avrà maturato i requisiti entro la fine del 2018, l'accesso materiale sarà consentito ad aprile 2019. Nel settore pubblico la maturazione delle condizioni richieste entro la data di entrata in vigore del provvedimento consentirà la percezione dell'assegno non prima di agosto 2019. Maturando, invece, il requisito dal 01.01.2019 i 3 mesi (settore privato) o i 6 mesi (settore pubblico) decorreranno in modo prospettico dal mese di maturazione dei requisiti. Nel comparto scolastico si continuano a seguire le regole per non compromettere la continuità dell'anno scolastico/accademico.Quanto perdo andando in pensione con Quota 100 e non con la pensione anticipata a 42 o 41 anni e 10 mesi di contributi (requisito bloccato per uomini e donne fino al 2026)?Il testo del decreto non prevede alcun ricalcolo dell'assegno, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali. Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100 né passaggi di metodo di calcolo. Evidentemente, qualora l'assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta, ma non si può parlare di una penalizzazione in senso stretto.Alle pensioni in Quota 100 si applicano i tagli per le pensioni d'oro?Sì, qualora l'assegno sia superiore a 100.000 euro lordi annui, si applicano delle decurtazioni percentuali dal 15% al 40% purché la pensione sia liquidata almeno in parte con il metodo retributivo.La pensione anticipata subisce una riforma integrale?No, il testo del decreto stabilisce che gli adeguamenti a speranza di vita, che avrebbero portato il requisito contributivo a essere incrementato ogni due anni, vengono congelati dal 2019 al 2026 incluso. Pertanto, il requisito per gli uomini rimane pari a 42 anni e 10 mesi e per le donne a 41 anni e 10 mesi con l'applicazione di una finestra trimestrale prima della decorrenza della pensione. Gli adeguamenti, salvo ulteriori modifiche, saranno riattivati a partire dal 2027.Le finestre previste per Quota 100 sono le stesse che saranno applicate alla pensione anticipata?No, le finestre della pensione anticipata sono trimestrali per tutti gli assicurati Inps (lavoratori dipendenti privati e pubblici, autonomi). Decorrono dalla data di maturazione dei requisiti contributivi . Per coloro che avranno maturato i requisiti dal primo aprile 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, la fine della finestra sarà comunque fissata al primo aprile 2019 con contestuale ingresso in pensione (dopo la a cessazione del rapporto di lavoro e il deposito della domanda telematica di pensione).

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