ORTONA «L'amministrazione non deve motivare la scelta di non procedere all'affidamento diretto in luogo della gara o dell'affidamento in house». In questo passaggio della sentenza, si riassume parte della decisione del Tar sezione di Pescara sul ricorso - giudicato improcedibile e inammissibile- proposto da Fratelli Napoleone P.eT. di Maria Rita Napoleone & C. Snc contro Regione Abruzzo, nei confronti del Comune di Ortona non costituito in giudizio. La ditta ortonese aveva chiesto l'affidamento diretto, per un periodo di almeno dieci anni, dei servizi di trasporto pubblico locale e aveva presentato ricorso avverso «il silenzio rifiuto serbato dalla Regione Abruzzo sulla richiesta di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti su linee regionali». A proposito di ciò i ricorrenti hanno invocato disposizioni di matrice europea che però prevedono «una mera facoltà e non un obbligo di provvedere in tal senso», si legge chiaramente nella sentenza.Nonostante tutto, lo scorso 27 febbraio l'amministrazione aveva provveduto ugualmente a negare l'accoglimento dell'istanza di affidamento diretto evidenziando che la scelta di un sistema di affidamento piuttosto che di un altro rientra nella sua piena discrezionalità e non è un mero obbligo conseguente al sussistere dei presupposti di legge. «Il provvedimento», si specifica inoltre nella sentenza, «non è stato tempestivamente gravato in giudizio, sicché il ricorso deve ritenersi anche improcedibile, oltre che inammissibile per l'illustrata assenza di una pretesa meritevole di tutela correlata a un obbligo dell'amministrazione di procedere all'affidamento diretto al ricorrere dei presupposti normativi che le attribuiscono invece una mera facoltà».